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Art. 1

(Denominazione – Sede)

1. È costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. cod. civ., un Consorzio con attività esterna denominato “Consorzio con attività esterna per l'internazionalizzazione Bioexport Emilia-Romagna”.

2. Il Consorzio ha sede in Bologna – Via Piero Jahier, 2, 40132

 

Art. 2

(Durata)

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro); la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei consorziati.

 

Art. 3

(Scopo e oggetto)

1. Il Consorzio non ha fini di lucro, e ha per scopo la collaborazione delle imprese consorziate per l’internazionalizzazione della loro attività nel settore biologico e la diffusione dei prodotti dei soci sui mercati esteri.

2. Oggetto del consorzio è la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nel settore biologico, nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.

3. Per la realizzazione dell’oggetto, il Consorzio può svolgere le attività relative all’importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l’internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all’innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi.

4. Il Consorzio compie ogni altro atto, conclude le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, partecipa a enti e società, e svolge le attività necessarie o utili alla realizzazione dell’oggetto consortile, purché questo non ne risulti sostanzialmente modificato.

5. Il Consorzio opera in ogni caso prevalentemente a favore delle piccole e medie imprese consorziate.

 

Art. 4

(Requisiti e numero dei consorziati)

1. I consorziati sono piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari. Possono, inoltre, partecipare anche piccole e medie imprese del settore commerciale. Tutte devono avere sede in Italia.

Le imprese consorziate con sede al di fuori della Regione Emilia - Romagna non devono rappresentare più del 25% (venticinque per cento) del totale.

2. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive.

3. Possono divenire consorziati anche enti pubblici e privati, banche e imprese di grandi dimensioni.

4. Il numero dei consorziati è illimitato; il Consorzio deve però essere costituito da almeno otto imprese, fra loro indipendenti (ovvero non associate o collegate fra di loro), o da non meno di cinque imprese qualora sia costituito tra imprese artigiane di cui all' art. 6 della legge 8 agosto 1985 n. 443 ovvero anche da imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo e purché le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

 

Art. 5

(Ammissione dei consorziati)

1. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio direttivo.

2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4. Nella domanda, inoltre, l’aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza e di accettare senza riserve o condizioni il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni già adottate dai membri del Consiglio direttivo.

3. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo, valutato l’interesse del Consorzio ad ammettere il richiedente. Per i consorziati previsti dall’art. 4 comma 3, la delibera indica anche gli obblighi a loro carico previamente concordati.

4. Le piccole e medie imprese consorziate sono tenute a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero zero) e non superiore al 20% (venti per cento) del fondo stesso, e a versarla all’atto dell’ammissione nell’importo richiesto dal Consiglio direttivo, comunque non inferiore al 25% (venticinque per cento) della stessa.

5. I consorziati indicati nell’art. 4, comma 3 sottoscrivono e versano la quota di partecipazione nell’ammontare previamente concordato con il Consiglio direttivo.

 

Art. 6

(Obblighi dei consorziati)

1. Oltre a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo precedente, le piccole e medie imprese consorziate sono altresì obbligate a:

a. versare al Consorzio un contributo annuale a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è da determinarsi per ciascun esercizio consortile dalla Assemblea dei consorziati in sede ordinaria in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio;

b. trasmettere al Consiglio direttivo tutti i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all’oggetto consortile, e in ogni caso quelli relativi all’eventuale trasferimento dell’azienda e alla cessazione dell’attività imprenditoriale;

c. rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite a loro imputabili;

d. eseguire le forniture assunte per loro conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;

e. sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio direttivo al fine di accertare l’esatto adempimento degli obblighi stessi;

f. versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio, sull’importo delle eventuali vendite effettuate per loro conto dal Consorzio;

g. comportarsi con piena correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio o suo tramite;

h. osservare lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;

i. favorire gli interessi del Consorzio.

2. Le grandi imprese, le banche e gli enti pubblici e privati consorziati sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle lettere g), h), e i) del precedente comma e gli altri obblighi stabiliti dal Consiglio direttivo all’atto dell’ammissione o concordati successivamente, compreso l’eventuale versamento di un contributo annuale.

 

Art. 7

(Recesso dei consorziati)

1. Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere fatta pervenire al Consorzio con raccomandata almeno centoventi giorni prima della chiusura dell’esercizio.

2. Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell’esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

3. Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all’avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

 

Art. 8

(Trasferimento dell’azienda)

1. In caso di trasferimento dell’azienda del consorziato, sia per atto tra vivi sia per causa di morte, l’acquirente subentra nel contratto di consorzio e acquista automaticamente la qualità di consorziato. Tuttavia, il Consiglio direttivo può deliberare, entro trenta giorni dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal Consorzio.

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche in caso di fusione o scissione del consorziato nei confronti, rispettivamente, dell’ente risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quello beneficiario, sempre che le suddette operazioni non avvengano tra consorziati.

 

Art. 9

(Esclusione del consorziato)

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio direttivo delibera l’esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:

a. abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l’ammissione al Consorzio;

b. sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

c. non abbia provveduto al versamento della quota di partecipazione al fondo consortile nell’ammontare richiesto dal Consiglio direttivo, o non abbia versato il contributo annuale;

d. abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio;

e. abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;

f. non possa più partecipare al conseguimento dello scopo consortile.

2. La deliberazione di esclusione è comunicata al consorziato dal Consiglio direttivo ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte del primo. Il provvedimento di esclusione può essere deliberato soltanto dopo avere invitato formalmente il Consorziato a fornire chiarimenti e giustificazioni circa gli addebiti a lui contestati. Qualora l'esclusione sia dovuta a inadempimento degli obblighi consortili, la relativa deliberazione può essere adottata dopo avere invitato il Consorziato a regolarizzare la propria posizione. Sul provvedimento di decadenza o di esclusione il Consorziato decaduto o escluso può chiedere si pronunci l'assemblea dei consorziati. A tal fine l'organo amministrativo, cui la richiesta dovrà essere indirizzata dal Consorziato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, dovrà tempestivamente convocare in assemblea i consorziati affinchè confermino o revochino il provvedimento impugnato. Della decisione dell'assemblea dovrà essere tempestivamente informato il Consorziato. In caso di esclusione il Consorziato cessa di partecipare al Consorzio dalla data della delibera, mentre per le obbligazioni assunte esso ne risponde fino alla chiusura dell'esercizio in cui avviene tale decisione. La delibera di esclusione produce l’automatica decadenza da ogni carica del titolare e/o rappresentante legale e/o della persona designata in rappresentanza della stessa.

 

Art. 10

(Decadenza)

Decade dal diritto di far parte del Consorzio il Consorziato che:

a) abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale dandone la prescritta denunzia agli uffici pubblici competenti;

b) abbia perso i requisiti per l'ammissione;

c) sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

d) sia stato interdetto con provvedimento definitivo dall'esercizio di attività imprenditoriale.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo con effetto dalla data della relativa delibera e produce altresì l’automatica decadenza da ogni carica del titolare e/o rappresentante legale e/o della persona designata in rappresentanza della stessa. L’impresa interessata dal provvedimento di decadenza resta obbligata all’adempimento delle obbligazioni contratte verso il Consorzio, del pagamento dei contributi ordinari ed integrativi dovuti fino alla data di efficacia della decadenza nonchè delle obbligazioni verso terzi, di cui, a vario titolo, il Consorzio si sia reso garante per l’adempimento.

 

Art. 11

(Effetti di recesso, decadenza ed esclusione)

I Consorziati receduti, decaduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di gestione sostenute sino alla data stessa.

I consorziati receduti o decaduti hanno unicamente diritto al rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile da loro effettivamente versata. Tale rimborso, dedotto quanto spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni suo credito liquido, avrà luogo entro i tre mesi successivi alla approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale il rapporto si è sciolto, limitatamente al Consorziato. Le quote non richieste entro cinque anni saranno portate in aumento del patrimonio consortile. Ai Consorziati esclusi non spetta alcun rimborso delle quote di partecipazione al fondo consortile versate, salvo il risarcimento del maggior danno cagionato.

 

Art. 12

(Trasferimento delle quote)

1. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, salvo il disposto del precedente articolo 8.

 

TITOLO II

Patrimonio, utili, bilancio e libri sociali

 

Art. 13

(Fondo consortile – Fondi di riserva)

1. Il fondo consortile, che deve essere interamente sottoscritto, e versato per almeno il 25% (venticinque per cento) del suo ammontare, è di importo variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato; ciascuna di dette quote deve essere di importo non inferiore adeuro 1.300,00 (milletrecento virgola zero zero), né superiore al 20% (ventiper cento) del fondo stesso.

2. Fanno parte del fondo consortile gli eventuali avanzi o utili d’esercizio che non siano destinati dall’Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

3. I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio sia all’atto del suo scioglimento.

 

Art. 14

(Esercizio sociale – Bilancio)

1. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Per la formazione del bilancio e gli obblighi relativi al deposito dello stesso al Registro delle Imprese si osservano le norme relative ai “consorzi per l’internazionalizzazione”.

3. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo redige il progetto di bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, osservando le norme relative al bilancio d’esercizio delle società per azioni. Ricorrendo i presupposti di legge, il bilancio può essere redatto in forma abbreviata.

4. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura del Consiglio direttivo, depositata presso l’ ufficio del Registro delle Imprese.

 

Art. 15

(Divieto di distribuzione degli avanzi e degli utili di esercizio)

1. È vietata la distribuzione degli avanzi e degli utili d’esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

 

Art. 16

(Libri sociali)

1. Oltre ai libri e alle altre scritture contabili la cui tenuta è obbligatoria, il Consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale, ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle decisioni dell’organo di controllo, se istituito.

2. I primi tre libri devono essere tenuti a cura del Consiglio direttivo e il quarto a cura dell’organo di controllo.

3. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel comma 1 e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell' articolo 2615 secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e

bollato in ogni foglio dall’ ufficio del Registro delle Imprese o da un notaio.

 

TITOLO III

Organi consortili

Art. 17

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio direttivo.

2. Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

Art. 18

(Assemblea dei consorziati)

1. Nell’Assemblea ogni consorziato ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

2. L’Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, purchè in Italia, dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telegramma o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento.

3. Nell’avviso di convocazione devono essere riportati l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L’Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

4. In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati ed è intervenuta la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo e dell’Organo di controllo, se istituito. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, l’Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

6. Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi verbale, che è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario nominato da quest’ultimo.

7. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

 

Art. 19

(Assemblea ordinaria)

1. L’Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio del Consorzio;

b) indica l’esatto numero dei componenti del Consiglio direttivo e li elegge nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 21;

c) approva l’eventuale regolamento interno;

d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge, e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo da almeno un terzo delle piccole e medie imprese consorziate;

e) determina l’ammontare del contributo annuo.

2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

3. All'assemblea spetta il compito ed il potere di determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità dello stesso.

4. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Consorziati aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati presenti o rappresentati

5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti e con voto palese per alzata di mano.

 

Art. 20

(Assemblea straordinaria)

1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

2. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Consorziati aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati presenti o rappresentati.

 

Art. 21

(Intervento e rappresentanza nell’Assemblea)

1. È legittimato a intervenire in Assemblea il legale rappresentante del consorziato non persona fisica o, su delega scritta di questo, altra persona scelta dall’organo amministrativo del consorziato tra i propri componenti o tra i dipendenti del consorziato. In mancanza, deve essere conferita delega a un altro consorziato ai sensi dei commi successivi.

2. Il consorziato può farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. Ciascun consorziato non può rappresentare più di altri due consorziati.

3. Il consorziato imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

 

Art. 22

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea dei Consorziati anche tenuto conto dell’eventuale necessità di nominare amministratori espressione dei consorziati indicati nel precedente art. 4, comma 3.

2. La nomina della maggioranza degli amministratori spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate. Se nella compagine consortile sono presenti i consorziati indicati nel precedente art. 4, comma 3 e sia necessario per assicurare il rispetto del principio sopra indicato, l’Assemblea nomina i componenti del Consiglio direttivo sulla base di liste. Le piccole e medie imprese consorziate formano una o più liste alle quali è complessivamente riservata la nomina di 2/3 (due terzi) componenti del Consiglio direttivo. Gli altri consorziati possono presentare una o più liste per la nomina degli altri componenti del Consiglio.

3. Qualora i consorziati previsti dall’art. 4 comma 3 non provvedano alla nomina di tutti o di parte dei componenti del Consiglio direttivo loro riservati, il Consiglio direttivo è regolarmente composto anche solo con il numero di componenti riservato all’elezione da parte delle piccole e medie imprese consorziate.

4. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica da uno a tre esercizi secondo il deliberato di nomina, sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relative all’ultimo esercizio della loro carica.

5. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione, nel rispetto dei criteri di nomina indicati nei precedenti commi. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all’Assemblea successiva; anche i Consiglieri

cooptati cessano dall’ufficio in occasione di tale Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dalle piccole e medie imprese consorziate, i consiglieri rimasti in carica convocano d’urgenza l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all’atto delle loro nomine. Se vengono meno tutti i consiglieri, l’Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata dall’Organo di controllo, se istituito, o in mancanza anche da un solo consorziato.

 

Art. 23

(Competenze e deliberazioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all’Assemblea dei consorziati.

2. Spetta, tra l’altro, al Consiglio direttivo:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio;

- delegare, determinandole nella relativa deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, quali Consiglieri Delegati;

- redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull’andamento della gestione, e curarne la presentazione all’Assemblea ordinaria per l’approvazione, proponendo un programma di massima per l’esercizio successivo;

- deliberare sull’ammissione, sul recesso, sulla decadenza e l’esclusione dei consorziati;

- proporre all’Assemblea l’eventuale regolamento interno, nonché le modifiche allo statuto e al regolamento stesso;

- nominare il Direttore e assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;

- distribuire incarichi specifici;

- conservare i libri sociali;

- deliberare ogni altro atto di amministrazione.

3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata, telegramma o altro mezzo che assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano presenti nel luogo di convocazione il Presidente e il segretario della riunione.

5. Il Consiglio Direttivo nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive assieme al Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto, previa approvazione dei presenti.

6. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

 

Art. 24

(Presidente)

Il Presidente ed i Vice-Presidenti del Consorzio sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, durano in carica per la durata del Consiglio direttivo e sono rieleggibili.

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza del Consorzio a tutti gli effetti, anche in giudizio, e ne sottoscrive gli atti;

b) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione;

c) presiede le Assemblee ed il Consiglio direttivo;

d) dispone per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo. Previa autorizzazione, del Consiglio direttivo, può delegare alcune delle sue funzioni ai Vice-Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento, tutte le sue funzioni sono svolte dai Vice-Presidenti, le cui firme fanno fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

 

Art. 25

(Rappresentanza del Consorzio – Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio.

2. In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente.

 

Art. 26

(Organo di controllo)

1. L’Assemblea ordinaria può istituire un organo di controllo costituito da un revisore unico, determinandone le funzioni e i poteri.

 

Art. 27

(Direttore del Consorzio)

1. L’esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate a un Direttore con i compiti determinati dal Consiglio direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.

2. Il Direttore partecipa – senza diritto di voto – alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 28

(Enti sostenitori)

1. Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l’attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale e che non siano consorziati vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio direttivo, in un apposito albo degli “Enti sostenitori” tenuto dal Consorzio.

2. Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.

3. Gli Enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell’attività del Consorzio né hanno diritto di votare in Assemblea.

 

Art. 29

(Liquidazione – Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio sia posto in liquidazione, l’Assemblea straordinaria provvede alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei relativi poteri.

2. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività e il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile, in misura non superiore al loro valore nominale, è devoluto con deliberazione dell’Assemblea straordinaria a organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio. E' assolutamente vietato distribuire avanzi ed utili di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

 

Art. 30

(Regolamento interno)

1. L’Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l’applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

 

ART. 31

(Sanzioni)

Il Consiglio direttivo può adottare sanzioni pecuniarie e/o la sospensione dall'esercizio dei diritti consortili nei confronti dei Consorziati inadempienti agli obblighi statutari, regolamentari e deliberativi. Gli eventuali provvedimenti devono essere comunicati all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla data della delibera. Contro detti provvedimenti l'interessato può proporre reclamo entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione.

 

Art. 32

(Clausola Compromissoria)

Le imprese consorziate sono obbligate a rimettere alle decisioni di un Arbitro Unico, la soluzione di tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso ai sensi di legge, ad esclusione di quelle per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, e di quelle che insorgano sull'esecuzione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni adottate dagli organi consortili, comprese quelle inerenti la loro esistenza, validità, estinzione e risoluzione nonchè siano derivanti dalle modificazioni degli stessi, o che, comunque, insorgano tra le stesse imprese in dipendenza dei rapporti consortili, sia che riguardino il Consorzio e le imprese consorziate, che le sole imprese consorziate tra di loro. La presente clausola compromissoria si applicherà, altresì, per tutte le controversie promosse verso il Consorzio da Amministratori o da liquidatori, nonchè per tutte le controversie promosse dal Consorzio, verso Amministratori e liquidatori.

L’ Arbitro Unico è nominato ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bologna, deciderà in via rituale e secondo diritto. La sede dell’Arbitrato è nel territorio del Comune di Bologna.

 

Art. 33

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.

 

F.TO NORI LINO

F.TO MARIA ROSARIA MONTICELLI CUGGIO' NOTAIO - SIGILLO

 

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